Bocciata dal Consiglio Comunale di lunedì 19 ottobre, con voto unitario di Progetto San Vero e Impari Podeus, la Mozione di Revoca presentata da San Vero Milis e Marine che avrebbe consentito di sanare il “difetto” originario.
La nuova Giunta annuncia modifiche e presentazioni pubbliche, ma salva l’iter claudicante dello strumento adottato dalla Maggioranza Uscente.
Rimane il “vizio” del voto di adozione in “prorogatio“, che lo rende geneticamente debole, a forte rischio conteziosi e annullamento.

Oscurata la trasmissione on line della seduta consiliare, con un post pubblicato sulla pagina ufficiale FB del Comune, poco prima dell’inizio della riunione:
“Purtroppo la diretta streaming delle sedute del Consiglio non è attualmente autorizzata dal regolamento comunale vigente” .

IL NOSTRO INTERVENTO IN AULA CONSILIARE
Pubblichiamo integralmente qui sotto il testo scritto (6 pagine) dell’intervento illustrativo della Mozione Consiliare in aula, del Consigliere Comunale di San Vero Milis e Marine, Andrea Atzori.

Intervento Illustrativo in Consiglio Comunale: Illustrazione della Mozione di Revoca in Autotutela della Deliberazione C.C. n. 14/2026 del 22/04/2026
Signor Sindaco, colleghi Consiglieri,
prendo la parola per illustrare la mozione con la quale chiediamo il ritiro e la revoca in via di autotutela della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22 aprile 2026. Parliamo dell’adozione preliminare del Piano Particolareggiato delle Borgate Marine.

Data la delicatezza del caso, annuncio che utilizzerò interamente le tre possibilità di intervento che messe a disposizione dal nostro Regolamento: intervento illustrativo, replica e dichiarazioni di voto.

La nostra richiesta si fonda su due pilastri: una palese violazione di legge e una serie di gravissimi vizi di merito tecnici e ambientali che espongono il nostro Comune a rischi enormi di ricorsi e risarcimenti.
1. Il vizio di legittimità: La violazione del TUEL
Partiamo dal dato giuridico, che è insindacabile.
In Sardegna, la disciplina delle elezioni comunali deroga parzialmente alle scadenze standard del TUEL nazionale perché la materia è regolata dalle norme della Regione Autonoma. Per le elezioni comunali del 2026, la prorogatio e le relative limitazioni ai poteri dei consigli comunali decorrono proprio dalla data di pubblicazione sul BURAS (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) del Decreto Presidenziale di fissazione dei comizi, avvenuta il 19 marzo 2026 (dopo indizione del 16 marzo).
L’analisi temporale dell’atto lo conferma:
• 19 marzo 2026: Inizio ufficiale della prorogatio in Sardegna dopo la pubblicazione sul BURAS del decreto firmato da Alessandra Todde.
• 22 aprile 2026: Data in cui il Consiglio Comunale si è riunito e ha adottato in via preliminare il Piano Particolareggiato delle Borgate Marine.

La legge stabilisce che in questo periodo preelettorale, chiamato “prorogatio”, che il Consiglio Comunale possa adottare esclusivamente atti “urgenti e improrogabili”.
Il Piano Particolareggiato delle Borgate Marine è uno strumento urbanistico strutturale che vincola la proprietà pubblica e privata sin dal momento della sua adozione.
La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato è chiarissima: l’attività di pianificazione urbanistica esula completamente dai poteri di un consiglio in scadenza.
Il periodo di “prorogatio” serve a garantire la neutralità dell’azione amministrativa e a non ipotecare i programmi delle future amministrazioni espresse dal voto popolare.
La Delibera n. 14 è stata assunta senza alcuna urgenza oggettiva motivata in delibera
pertanto siamo davanti ad un vizio di legge insanabile.
Dal punto di vista del diritto amministrativo, si può affermare chiaramente che la delibera presenta un vizio di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
I motivi tecnici che configurano questa illegittimità sono due:
• Difetto assoluto di motivazione sull’urgenza: Durante la prorogatio, il Consiglio Comunale perde la pienezza delle sue funzioni istituzionali e può adottare atti solo se “urgenti e improrogabili”. La giurisprudenza amministrativa stabilisce che questa urgenza deve essereespressa, concreta e specificamente motivata nel testo dell’atto. Poiché la delibera di San Vero Milis non menziona affatto la prorogatio né giustifica il motivo per cui l’adozione del piano non potesse attendere l’insediamento del nuovo Consiglio, l’atto è viziato nella forma e nella sostanza.
• Incompatibilità della natura dell’atto: L’adozione preliminare di un Piano Particolareggiato è una scelta di pianificazione e di alta amministrazione che impegna il futuro del territorio a medio-lungo termine. Per costante orientamento dei tribunali amministrativi (incluso il TAR Sardegna), gli atti di programmazione urbanistica ordinaria non sono quasi mai considerati urgenti e improrogabili, a meno che non vi sia una scadenza perentoria imposta da una legge superiore o il rischio di perdere finanziamenti pubblici (circostanze non presenti in questo testo).
Pertanto, un atto di tale portata, adottato in pieno regime di poteri limitati e senza alcuna motivazione sul carattere di indifferibilità, espone la delibera a un elevato rischio di annullamento in caso di ricorso da parte di soggetti controinteressati o in sede di controllo di legittimità.
ELENCO SENTENZE IN MATERIA
Sul limite invalicabile previsto dall’art. 38, comma 5 TUEL in base al quale “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.” ho trovato almeno 8 sentenze.
1)TAR Emilia Romagna, sentenza n.314 del 21 marzo 2014;
2)Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 5766 del 2021.
3)TAR Sicilia, Catania, III, 22.12.2009, n. 2194;
4)TAR Friuli Venezia Giulia, I, 15.12.2011, n. 559;
5)TAR Veneto, sentenza n. 1118 del 2012;
6)TAR Sicilia Catania, III, 22 dicembre 2009, n. 2194;
7)TAR Veneto, II, n. 6478/2010;
8)TAR Sardegna, n. 560/2019.
ELENCO PARERI MINISTERO
1)parere Min. Interno del 19 Luglio 2018
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Analisi della ratio del divieto
La previsione del comma 5 del citato art. 38 TUEL si propone:
da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae (letteralmente: “conquista della benevolenza che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell’organo elettivo nell’imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira,
dall’altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell’ente.
Per tali ragioni, in questo periodo di transizione, l’organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell’azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l’interesse pubblico perseguito (così TAR Emilia Romagna, sentenza n.314 del 21 marzo 2014).
Secondo il Consiglio di Stato, la limitazione delle potestà consiliari trova la sua ratio nella necessità di prevenire che, nelle more delle elezioni amministrative, il Consiglio comunale uscente condizioni il corpo elettorale attraverso l’adozione di atti allo stesso favorevoli, anziché salvaguardare il più generale interesse pubblico; inoltre, la disposizione citata ha anche la finalità di riservare al nuovo organo elettivo – in quanto espressione attuale della volontà popolare – le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell’ente (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 5766 del 2021).
Anche secondo il Ministero dell’Interno la previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il Consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative (parere Min. Interno del 19 Luglio 2018).
Per me basterebbe qua. I vizi di legittimità ci sono tutti. E ciò basterebbe da solo per la revoca dell’atto. Ma ad abundantiam…

2. Vizi di Merito e Tecnici
ANALISI DI MERITO PPBM A
-Delibera 22 Aprile Consiglio Comunale
–Gli Allegati sono parte integrante della delibera: pagine totali 200 pagine circa ( 120+43+ includendo 22 file di tavole )
Prima Parte A1-A2-A3
Il documento analizzato è composto da un totale complessivo di 120 pagine, suddiviso in tre distinte relazioni tecniche relative al Piano Particolareggiato delle Borgate Marine (PPBM) di San Vero Milis: 61 pagine per la Relazione del Piano (A1), 37 pagine per le Norme Tecniche di Attuazione (A2) e 22 pagine per la Relazione Asseverata PAI (A3).

L’esame di questo monumentale Piano Particolareggiato (PPBM), svela tutte le contraddizioni, le debolezze programmatorie e i rischi di paralisi economica che la scorsa amministrazione ha di fatto scaricato sulle nostre borgate marine.
Come Consiglio Comunale tutto, se oggi non lo revochiamo, con la mozione qui proposta, andremo a limitarci a dare semaforo verde e a fare da passacarte, a un piano approvato in campagna elettorale da un consiglio non nel pieno delle sue funzioni, che dietro i proclami di “riqualificazione e sostenibilità”, nasconde pesanti criticità che minano e mineranno lo sviluppo turistico e il valore immobiliare dei nostri concittadini.

Quali sono i punti più oscuri e politicamente inaccettabili del piano ?
1. Il Blocco dell’Edilizia Privata e il “Danno” alle Zone Consolidate
• Saturazione e Beffa dei Volumi: Nelle relazioni si ammette chiaramente che per aree vitali come Mandriola e Putzu Idu la capacità volumetrica complessiva è considerata “ampiamente superata” rispetto agli indici del PPR. Questo significa che la capacità volumetrica pubblica è stata totalmente assorbita da quella privata. La conseguenza pratica? Il privato cittadino che possiede una casa nel “Tessuto Consolidato” si troverà le mani completamente legate, senza alcuna reale possibilità di piccoli adeguamenti, se non un generico rimando a futuri “Crediti Edificatori” comunali ancora tutti da verificare.
• Il Vincolo Temporale sui prospetti: L’art. 17 comma 6 introduce una regola assurda: in caso di interventi parziali su un edificio, chi interviene per secondo è obbligato a conformarsi ai caratteri del primo intervento. Si sta creando un precedente normativo che costringerà i condòmini o i proprietari di case a schiera a dipendere legalmente dalle scelte estetiche del vicino della porta accanto, pena il blocco della pratica edilizia.

2. Deriva “Ideologica” dello Spazio Aperto e Carenza di Servizi Reali
• Il Dogma della Depavimentazione (De-paving): All’art. 19 si impone l’obbligo, in caso di riqualificazione, di ridurre le superfici cementizie esistenti portando l’indice di impermeabilizzazione massimo al 40%. Pur comprendendo la tutela ambientale, questa imposizione draconiana rischia di scontrarsi con le reali esigenze di decoro, accessibilità per i disabili e manutenzione dei cortili privati.
• Il Caos Sosta Irrisolto: Il piano riconosce che nei mesi estivi si registra un’esplosione antropica che il territorio “non appare sufficientemente in grado di sopportare”, generando una congestione totale dovuta ai parcheggi. La risposta della maggioranza? Vietare la bitumazione dei parcheggi (solo terra stabilizzata o grigliati) e scaricare sui privati nei “lotti da completare” l’onere di creare aree di sosta sussidiarie. Manca una vera regia pubblica per grandi hub di sosta extra-urbani.

3. Il Paradosso di Su Pallosu (Dimenticata dalle Zone F)
• La borgata di Su Pallosu non viene inclusa nelle zone turistiche F ma relegata a zona H (Salvaguardia e Pregio). L’amministrazione ha certifica l’esistenza di un “vecchio albergo chiuso da decenni” (sul quale pesa fin ora l’ombra come sappiamo di una mancata cessione dovuta a chiamiamoli così “intoppi burocratici”), ma anziché inserire incentivi urbanistici strutturati per il suo recupero ricettivo d’eccellenza, si limita a dire che “l’equilibrio urbanistico non è riferibile a parametri di legge”, abbandonando di fatto la borgata a un’edilizia diretta e spontanea senza alcuna visione strategica di rilancio.
4. Flessibilità Zero ed Eccesso di Micro-Vincoli Estetici
• I divieti contenuti nelle NTA sfiorano il ridicolo e penalizzano le imprese artigiane locali: vietati gli inserti in pietra o “finto rustico”, vietati gli infissi effetto legno (anche se di altissima qualità tecnologica), vietate le tinteggiature parziali per singole proprietà. Si impone un principio di semplificazione formale che standardizza e impoverisce l’identità architettonica spontanea e stratificata delle nostre borgate.

5. L’Allarme Idrogeologico e la Falesia di S’Anea Scoada
• La Relazione A3 (PAI) evidenzia un dato preoccupante: la variante del piano frane del dicembre 2025 ha peggiorato la classificazione del rischio per le falesie di Putzu Idu e S’Anea Scoada, portandole a pericolosità Molto Elevata (Hg4). L’amministrazione si vanta di aver escluso tali aree dal perimetro del piano, ma questo significa fare lo struzzo: le infrastrutture lineari di S’Anea Scoada poggiano proprio su questo margine fragile.

D
Relazione VAS (43 pagine)
• “Copia e Incolla” istituzionale (Il caso Montevecchio):
Qui ho trovato un dato significativo.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo preventivo di valutazione integrata regolata dalla Direttiva 2001/41, che serve a inserire le considerazioni di tutela ambientale e sviluppo sostenibile all’interno dell’elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi pubblici. Tutti i piani/programmi dei comuni devono fare la VAS per evitare danni ambientali prima che vengano realizzati gli stessi. Ed è così rilevante che viene emesso non dal comune, ma da un altroente. La Provincia è l’autorità delegata a rilasciare il suo Parere Motivato in materia ai sensi della L.R. n. 9/2006 e lo deve fare proprio in base alla relazione di cui parliamo.
Ora voi capite che dunque il Rapporto VAS non è un orpello, un allegato decorativo ininfluenteo di poco conto
Bene qui a pagina 38 e 39 del Rapporto VAS (D3) : Il testo recita testualmente: “Nella tabella seguente si riportano le azioni che hanno un’incidenza sull’ambiente urbano del Borgo di Montevecchio”.
Montevecchio è una frazione del comune di Guspini che dista 88 Km da Su Pallosu.
Su questo macroscopico errore è davvero opera ardita tentare di minimizzare o spacciarlo per un banale refuso.
Il refuso è quando invece di scrivere San Vero Milis il pc mi scrive in automatico San Severo. L’equipe tecnica che ha redatto il nostro piano è la stessa che ha scritto il Piano Particolareggiato di Montevecchio.
Ma non voglio cadere in un altro errore di chi oggi parla di “semplice refuso” e vuole utilizzare come scaricabarile proprio gli stessi tecnici che fa finta di difendere.
E’ evidente che davanti ad un atto amministrativo la responsabilità politica di chi amministra prevale, indirizza e controlla quella dei tecnici. O almeno così dovrebbe essere.
Verso i tecnici va il massimo rispetto e comprensione.
Il problema è un altro. Qui è mancato il controllo degli atti.
La prima funzione di un consiglio comunale assegnata dal TUEL, ancora prima della funzione di indirizzo, è quella del controllo degli atti.
Qui Nessuno si è accorto di niente. Sindaco, Giunta, Consiglieri.
Lo voglio dire chiaramente la responsabilità di questo chiamiamolo, come volete errore: è tutta POLITICA.
E qui mi devo rivolgere anche ai due colleghi consiglieri che sono stati rieletti, che come risulta a verbale di delibera, hanno votato anche questo testo e i suoi allegati.
Colleghi Tedeschi e Pintus, eravate all’epoca rispettivamente Sindaco e Assessore competente per materia all’epoca: possibile che abbiate firmato, approvato/adottato un piano senza accorgervi che in quella pagina si parlava di Montevecchio, frazione di Guspini e non del nostro territorio?!!
La migliore difesa dei tecnici avreste dovuta farla allora, 7 mesi fa voi, voi con un banale controllo e dicendo: “guardate che vi è sfuggito un copia e incolla, aggiustatelo”.
Per essere buoni siamo davanti ad una superficialità nella revisione di un atto importante, alla prova provata di un’azione amministrativa distratta, frettolosa, fatta in piena campagna elettorale, che- mi spiace, ma lo devo dire- manca di rispetto a tutti i cittadini delle nostre borgate marine.

LA FRETTA DEL 22 APRILE
E che ci sia stata fretta nell’approvazione di questa delibera n.14 del 22 aprile di Consiglio Comunale, dove ci furono 8 favorevoli e 1 astenuto, è evidente dalla lettura della stessa.
L’Astenuto fu il consigliere Antonello Chessa e, leggo dalla delibera: “non sono riuscito ad aprire la documentazione molto complessa, ritengo che un documento così articolato e complesso sarebbe stato necessario farlo precedere da una presentazione pubblica, manifesto la mia contrarietà rispetto al metodo, alla modalità di presentazione e al valore. Sottolinea che si sono sentiti tutti, ma non i cittadini sanveresi. Ci fu anche una richiesta di proiettare le norme tecniche di attuazione, che non si capisce bene dalla delibera, sembra non essere stata accolta”.
IL CONTESTO
Un contesto del tutto incredibile, inappropriato, inadeguato per un atto come questo, che ha portato al voto favorevole in questa aula, il 22 aprile scorso.
Conclusioni:
Il Piano adottato in questa delibera non è una visione strategica per il futuro turistico ed ecologico di San Vero Milis.
È un mosaico burocratico e disattento, pieno di vincoli, divieti e sviste macroscopiche , che non risolve i problemi storici di urbanizzazione primaria delle borgate e lascia i proprietari in balia di infinite verifiche di conformità paesaggistica.
Questo Piano sposta tutto il baricentro decisionale sugli uffici tecnici, ingessando i diritti edificatori dei piccoli proprietari e non risolvendo i nodi strategici della Marina (strade sterrate, assenza di illuminazione diffusa, gestione dei bagnanti giornalieri).

Colleghi, aver approvato in adozione un atto simile in quel contesto temporale, gravato da simili incongruenze, configura un chiaro eccesso di potere.
Mi rivolgo serenamente sia a chi allora diede il suo voto favorevole (cambiare idea a posteriori non è sempre una cosa negativa, anzi) e sia a chi magari ancora non è convinto sia meglio per tutti fermare ora questo iter.
Se non ci fermiamo da soli oggi, saranno i ricorsi amministrativi e le richieste di risarcimento a fermarci domani, e mi risulta ci siano già avvocati pronti a farlo-con possibili danni incalcolabili per il bilancio comunale.
Se vogliamo restituire la pianificazione strategica e la riqualificazione delle nostre Borgate Marine a questo Consiglio Comunale e alla nuova Giunta, nella pienezza delle proprie funzioni e della legittimazione politica c’è un solo voto possibile. Il voto favorevole a questa mozione.
Facciamo tutti un atto di responsabilità e di legalità nell’interesse vostro e soprattutto di tutta la comunità.
Per queste ragioni, questa mozione- se approvata impegna il Sindaco e Giunta ad agire in autotutela: ritirare e annullare la Deliberazione n. 14/2026 e azzerare l’iter procedurale.
Consegno al Segretario il testo scritto di questo intervento, incluse le 2 pagine riguardanti lo “svarione Montevecchio” contenuto nel PPBM (Frontespizio e pag.38 D3 Rapporto Preliminare Assoggettabilità VAS ), chiedendo cortesemente venga accluso agli atti di questa seduta.
Grazie.
Andrea Atzori
San Vero Milis e Marine
Andrea Atzori: Consigliere Comunale San Vero Milis e Marine