Vince interesse pubblico: il Consiglio di Stato boccia il campo boe di Su Pallosu

“Ritenuto in particolare che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda, prevale l’interesse pubblico a non vedere compromessa l’area,….” questo uno dei passaggi fondamentale dell’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata il 22 maggio 2020, che affonda il campo boe di Su Pallosu.

Ma non è tutto, ora l’associazione richiedente fa indietro tutta e presenta una nuova richiesta, molto più piccola e in un’area differente e più consona.

La nuova richiesta è spostata rispetto alla prima di tre anni fa, di 150 metri a sud, verso Sa Marigosa e non riguarda più il sito di Su Pallosu (fronte centro borgata), zona sabbie in mare. L’unica dislocazione che sempre abbiamo dato per sostenibile. La scelta della localizzazione prescelta nel 2017 dunque era del tutto sballata ed insostenibile, proprio come abbiamo sempre sostenuto.

Ma andiamo con ordine.

La localizzazione originaria del campo boe è stata giustamente bocciata in questi anni da Soprintendenza, SUAPE, TAR, oltre che dai cittadini e ora arriva un nuovo No, quello del Consiglio di Stato.

Per tre anni ci hanno deriso e insultato, anche qualche leone/ Gigante da tastiera che ora tace per l’imbarazzo. Avevamo detto che andava utilizzata l’area storicamente usata per gli ormeggi e non una nuova area mai utilizzata per questo scopo.

Oggi poi, c’è una nuova richiesta proprio per il sito alternativo che noi stessi avevamo indicato. Non solo uno spostamento, una dislocazione ex novo, come detto, ma inoltre registriamo un dimezzamento della superficie richiesta., L’area richiesta per la concessione demaniale marittima passa da 7.200 mq a 3.564.Questo dicono carte e numeri ufficiali dopo un nostro accesso agli atti. Insomma una vittoria di popolo su tutta la linea e una sconfitta oggettiva per le istituzioni Regionali e locali.

Ecco qui di seguito il testo integrale, che presenta interessanti aspetti dal punto di vista del diritto ambientale, della recente Ordinanza del Consiglio di Stato dal sito ufficiale della Giustizia Amministrativa https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202002274&nomeFile=202002847_15.html&subDir=Provvedimenti che respinge la possibilità di riapertura provvisoria per la stagione estiva 2020 del campo ormeggi di Su Pallosu/Punta Tonnara.

Il Campo Boe era già stato bocciato da: Ufficio SUAPE comune San Vero Milis, Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano, TAR Sardegna. Una petizione popolare on line contro la realizzazione del campo boe, aveva raccolto ben 1.668 firme sulla piattaforma change.org https://www.change.org/p/fermiamo-lo-scempio-ambientale-a-su-pallosu-no-al-campo-boe-firma-anche-tu-grazie

Neppure stavolta si son costituti in giudizio gli enti locali che hanno dato via libera alla concessione demaniale marittima, propedeutica allo stesso campo ormeggi: il comune di San Vero Milis e la Regione Sardegna.

Nella sentenza del TAR, pubblicata ad ottobre scorso, i due enti erano stati ampiamente redarguiti per la mancata protezione dell’area vincolata e nello specifico per non aver ritenuto necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

Ecco una citazione dalla sentenza del TAR Sardegna:
“…. l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, contrariamente a quanto nella fattispecie ritenuto dalla ricorrente (e dalla Regione), è necessaria anche per gli interventi e i progetti di opere che debbano eseguirsi nella parte del mare a ridosso del territorio costiero vincolato, anch’essi potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati.”

Il ricorso era stato presentato dai proponenti il campo ormeggi.

Sarà ora attesa la sentenza di merito del Consiglio di Stato, prevedibilmente non in tempi brevi.

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Pubblicato il 22/05/2020

N. 02847/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02274/2020 REG.RIC.

📷

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2020, proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica (Asd) Circolo Nautico Su Pallosu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Muntoni e Carla Putzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Vero Milis, Suap del Comune di San Vero Milis, non costituiti in giudizio;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 782/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 il Cons. Alessandro Verrico;

Visto l’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;

Considerato che la domanda cautelare risulta carente sotto il profilo del periculum in mora;

Ritenuto in particolare che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda, prevale l’interesse pubblico a non vedere compromessa l’area, atteso che l’ormeggio natanti su specchio acqueo oggetto dell’autorizzazione interesserebbe un’area di rilevanti dimensioni;

Ritenuto, quindi, di dover respingere la domanda cautelare;

Ritenuto, in considerazione della novità delle questioni, di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 2274/2020).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020, svoltasi da remoto in video conferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Alessandro Verrico

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

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